Nutrizione artificiale




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Avvertenza

Le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze.

La nutrizione artificiale o NA è un insieme di metodiche atte a permettere la nutrizione di pazienti che non sono in grado, momentaneamente o permanentemente, di assumere alimenti per via orale per vari motivi, o che non assumono un adeguato apporto nutritivo.


L'alimentazione assistita consiste nell'imboccare una persona, o nel frullarle il cibo per sopperire alla sua incapacità di masticare adeguatamente.[1] La nutrizione artificiale, invece, sostituisce funzioni fisiologiche,[1] ed è un trattamento medico sostitutivo, come la ventilazione meccanica e l'emodialisi.[2]




Indice






  • 1 Aspetti legali


  • 2 Indicazioni alla NA


  • 3 Vie di somministrazione


  • 4 Miscele nutrizionali


  • 5 Note


  • 6 Voci correlate


  • 7 Collegamenti esterni





Aspetti legali |


L'insieme delle procedure è considerato un trattamento medico che prevede il consenso informato del paziente o di una persona da esso delegata.[1][2].


La nutrizione artificiale è un trattamento "salvavita" la cui sospensione comporta la morte dell'assistito, e nello stesso tempo è ritenuto doloroso e invasivo, può protrarsi per mesi in un malato terminale, per anni in una persona in coma vegetativo, oppure cosciente e immobilizzata a letto con nutrizione artificiale a seguito di un incidente, infortunio, o qualche malattia dei distretti muscolari.

A confronto con il suicidio assistito o con altre forme di eutanasia che procurano una morte non dolorosa nel giro di pochi minuti, il caso contrario di sospensione della nutrizione e idratazione artificiale conduce alla morte solo dopo tre (o più) giorni senza introdurre cibo né liquidi, con dolore cronico in tutto il corpo, laddove la terapia del dolore riesce a dare solo una copertura parziale alle esigenze dell'assistito (a pena dello stato cosciente e di veglia), col rischio secondario di diminuire i tempi di vita oltre certe dosi, come accade per i malati terminali.


Oltre all'obbligatorietà del consenso informato prima di procedere, l'assistito o la persona delegata hanno comunque il diritto a rinunciare successivamente al trattamento in qualsiasi momento.
Il personale medico e paramedico hanno in generale un obbligo giuridico e deontologico di impedire un pericolo di decesso, ma la legislazione non chiarisce se, almeno quando la sospensione comporta un immediato e concreto rischio di decesso del paziente, il trattamento si possa e debba eseguire in via coattìva, contro la volontà dell'assistito. È quindi indeciso se l'omessa nutrizione artificiale: senza pronuncia del paziente o di un famigliare (vale il silenzio-dissenso?) non configuri un reato di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.); in caso di consenso negato, quando il paziente chiede di sospendere la nutrizione, se si configuri il reato di omicidio del consenziente (art. 579 c.p.). Questi reati sono procedibili di ufficio, non dietro querela di parte, e dunque anche se l'assistito e i famigliari tutori hanno espresso un consenso scritto per sospendere il trattamento.

Di contro, l'omesso consenso informato non è reato nel codice penale, e può dare luogo ad un risarcimento danni che pagheranno il medico e la struttura sanitaria, per inadempimento contrattuale con vizio del consenso. Inoltre, se mai l'esecuzione in via coattìva integrasse in sé un illecito penale, che viene a cadere perché si può anche ravvisare lo stato di necessità (art. 54 c.p.), il fatto di evitare un grave pericolo all'altrui persona, non volontariamente causato dal medico (perché il paziente ha negato in precedenza il consenso) e non altrimenti evitabile, con altri trattamenti; cosa che dà luogo al cosiddetto ristòro (anziché risarcimento) del danno con un indennizzo, ma che di nuovo esclude un procedimento penale.



Indicazioni alla NA |


L'alimentazione naturale è composta di diverse fasi:



  • Apporto di cibo alla bocca

  • Masticazione

  • Deglutizione

  • Digestione


Le condizioni per cui si ricorre alla nutrizione artificiale possono pertanto essere:



  • impossibilità (o anche rifiuto) di alimentarsi:

    • pazienti in stato di coma

    • pazienti con vario tipo di demenza

    • pazienti anoressici



  • difetti di masticazione e/o deglutizione:


    • alterazioni odonto-stomatologiche: impossibilità di masticare o deglutire i cibi, per danni ossei e/o muscolari

    • alterazioni neurologiche



  • difetti di digestione:

    • alterazioni gastroenterologiche: vomito o diarrea incoercibili; alterazioni dei processi di assorbimento


    • traumi addominali



  • condizioni generali di malnutrizione o denutrizione (soprattutto in pazienti che devono essere sottoposti ad un intervento chirurgico)

    • cachessia

    • cicli di chemioterapia

    • interventi chirurgici (soprattutto se coinvolgono parti dell'apparato digerente)



  • prevenzione di uno stato iper-catabolico

    • pazienti con traumi o ustionati gravi

    • pazienti in terapia intensiva





Vie di somministrazione |


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Lo stesso argomento in dettaglio: Nutrizione enterale e Nutrizione parenterale.



  • Nutrizione enterale: se si prevede un percorso di nutrizione artificiale superiore ai 30 giorni, questa via è sempre quella da preferire quando possibile (cioè se gli organi del sistema digerente sono sani e funzionanti);[2] si preferisce perché è la nutrizione più simile a quella fisiologica. Si attua con diversi tipi di sonde, gastriche o intestinali.


  • Nutrizione parenterale: se si prevede un supporto nutrizionale a breve termine, o se l'apparato digerente non è funzionante,[2] si ricorre a questa via, che oltrepassa le vie digestive, mediante l'introduzione di un catetere venoso in una vena periferica o centrale.[3]



Miscele nutrizionali |


La NA viene attuata somministrando miscele nutrizionali preparate con procedure farmaceutiche in via artificiale (preparazioni galeniche magistrali).[2] Il fabbisogno calorico si calcola sulla base delle condizioni generali del paziente, del suo stato nutrizionale, della patologia che ha reso necessaria la nutrizione artificiale, delle eventuali complicanze e di malattie preesistenti che possano alterare il metabolismo (diabete, cirrosi epatica, insufficienza renale).



Note |




  1. ^ abc Maurizio Muscaritoli, presidente della Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (Sinpe), intervistato da Eleonora Martini, Il manifesto, 11 febbraio 2009, p. 4.


  2. ^ abcde «La nutrizione artificiale (NA) è un trattamento medico. Da considerarsi a tutti gli effetti un trattamento medico fornito a scopo terapeutico o preventivo. La Na non è una misura ordinaria di assistenza (come lavare o imboccare un malato non autosufficiente), si configura come un trattamento medico sostitutivo (come ad esempio la ventilazione meccanica e la emodialisi)». «La miscela nutrizionale è da ritenere un preparato farmaceutico che deve essere richiesto con una ricetta medica e deve essere considerato una preparazione galenica magistrale, non essendo un prodotto preconfezionato in commercio. Si tratta comunque di un trattamento medico a tutti gli effetti tanto che prevede il consenso informato del malato o del suo delegato, secondo le norme del codice deontologico.»; Precisazioni in merito alle implicazioni bioetiche della nutrizione artificiale (PDF) (pdf), Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale (SINPE), gennaio 2007. URL consultato il 21-02-2009.


  3. ^ Olle Ljungvist, presidente della società europea di nutrizione clinica e metabolismo, ne Il manifesto, 18 gennaio 2009, p. 8.



Voci correlate |



  • Alimentazione

  • Sonda gastrica

  • Gastrostomia endoscopica percutanea



Collegamenti esterni |






  • Nutrizione artificiale, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata



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