Collaboratore di giustizia
Un collaboratore di giustizia è un soggetto che, trovandosi in particolari situazioni di conoscenza di un fenomeno criminale, decide di collaborare con la pubblica accusa. In Italia la magistratura è coinvolta nel riconoscimento e, poi, il servizio centrale di protezione provvede alla tutela ed incolumità fisica di coloro cui la qualifica è attribuita.
Indice
1 Etimologia
2 Nel mondo
3 In Italia
3.1 Cenni storici
3.2 La disciplina normativa
3.2.1 La legge 15/1980
3.2.2 La legge 82/1991
3.2.3 La legge 45/2001
4 Differenza col testimone di giustizia
5 Il cosiddetto falso pentitismo
6 Collaboratori famosi
7 Note
8 Bibliografia
9 Voci correlate
10 Collegamenti esterni
11 Altri progetti
Etimologia |
In Italia il fenomeno processuale è stato anche ribattezzato con il termine pentitismo, richiamando un comportamento umano, individuato dalla psicologia e dalla morale con il sintagma pentimento[1]: "non è il semplice rifiuto di ciò che si è stati, ma è la volontà determinata ad essere diversi"[2], ispirato da un ripensamento spontaneo della propria condotta precedente.
Nel mondo |
Vari sistemi processuali[3] valorizzano o incentivano quella che è una tendenza comportamentale umana, in base alla quale un soggetto membro di un'organizzazione criminale decide di rilasciare confessioni e dichiarazioni alle autorità inquirenti.
Collegate al rilascio di tali dichiarazioni – rese prima e dopo la cattura del soggetto – generalmente sono previste misure tali, da permettere agli inquirenti di combattere e addirittura debellare le stesse organizzazioni; in cambio i pentiti ottengono delle riduzioni di pena e protezione da parte dello Stato[4].
In Italia |
Il codice Rocco conosceva solo istituti come quelli dell'articolo 56 commi terzo e quarto, per il colpevole che "volontariamente desiste dall'azione" o che "volontariamente impedisce l'evento" (cui si è aggiunto di recente, come novella, il ravvedimento operoso dell'articolo 452-decies); i magistrati impegnati nella lotta alla mafia furono però i primi a riconoscere l'importanza di comportamenti ulteriori, volti a scardinare il vincolo omertoso delle più pericolose associazioni a delinquere rivolgendosi ai loro componenti.
Negli anni novanta del XX secolo furono emanate le prime norme a tutela di questi soggetti, in particolar modo riguardo alla figura del collaboratore di giustizia e del testimone di giustizia.
Cenni storici |
Un importante avvenimento per il fenomeno del pentitismo nella sua forma più conosciuta si ebbe con la legge 6 febbraio 1980, n. 15 (la cosiddetta legge Cossiga)[5] che diede un importante impulso alla lotta contro il terrorismo, sebbene sia stata criticata per il fatto di concedere privilegi ai criminali di primo piano, ovviamente in possesso di informazioni importanti, mentre chi commetteva crimini in un ruolo subalterno, spesso non aveva la possibilità di fornire informazioni utili alla Giustizia e quindi doveva rinunciare agli sconti di pena.[6]
Giovanni Falcone, Ferdinando Imposimato ed Antonino Scopelliti furono tra i primi magistrati a intuire l'importanza del fenomeno dei collaboratori di giustizia per la lotta contro la criminalità organizzata. Alla riflessione da loro attivata[7] si devono numerosi provvedimenti volti ad incoraggiare l'utilizzo dei cosiddetti “pentiti” per la risoluzione di importanti e delicate indagini nonché per la formazione della cosiddetta "prova orale" nel dibattimento processuale.
Grazie all'opera del magistrato siciliano simbolo dell'Antimafia venne poi emanato il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 ricordata come una delle prime leggi emanate per disciplinare il fenomeno nell'ambito della repressione della mafia in Italia;[8] il provvedimento fu modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.
La disciplina normativa |
La legge 15/1980 |
La norma prevedeva la concessione di sconti di pena a terroristi catturati e che diede un importante impulso alla lotta contro il fenomeno. Tra i più importanti terroristi che collaborarono con la giustizia vi furono Patrizio Peci, Antonio Savasta, Roberto Sandalo e Michele Viscardi.
La legge 82/1991 |
L'apporto dell'operato dei predetti magistrati italiani si concretizzò nell'emanazione del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, che normò per la prima volta figura del "collaboratore di giustizia" (nella norma chiamato semplicemente come collaboratore).
La legge 45/2001 |
La legge 13 febbraio 2001 n. 45, modificando la norma del 1991, ha introdotto successivamente la figura del testimone di giustizia. Il testo della legge del 2001 andò a riformare l'originaria disciplina risalente al 1991, infatti, ferme restando le riduzioni di pena e l'assegno di mantenimento concesso dallo Stato, le modifiche approvate sono sostanziali, tra queste:
- il pentito ha un tempo massimo di sei mesi di tempo per dire tutto quello che sa, il tempo inizia a decorrere dal momento in cui il pentito dichiara la sua disponibilità a collaborare;
- il pentito non accede immediatamente ai benefici di legge ma vi accede solo dopo che le dichiarazioni vengano valutate come importanti e inedite;
- il pentito detenuto dovrà scontare almeno un quarto della pena;
- la protezione durerà fino al cessato pericolo a prescindere dalla fase in cui si trovi il processo.
La norma è stata criticata da varie voci, soprattutto da alcuni esponenti della magistratura italiana e che hanno trovato nei pentiti una fonte preziosa di informazioni per ricostruire dinamiche e struttura della crimine organizzato in Italia. Armando Spataro ha sostenuto che:[9]
- il requisito della novità delle dichiarazioni toglie importanza alla pluralità di contributi utili ai fini delle indagini e del processo, ove il pentito fornisca una versione concordante con altre già acquisite;
- la distinzione tra conviventi del collaboratore e tutti gli altri soggetti per i quali l'estensione della protezione è subordinata all'esistenza di grave ed attuale pericolo lascia perplessi anche in relazione alla ferocia con cui si sono consumate le vendette trasversali;
- i sei mesi vengono giudicati troppo brevi per chi è chiamato a ricordare fatti criminosi talvolta remoti nel tempo, avvenuti anche decenni prima dell'inizio della collaborazione.
Differenza col testimone di giustizia |
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Occorre sottolineare la differenza concettuale che intercorre fra collaboratore e testimone di giustizia: il primo termine è riferito genericamente ad una persona che si auto-accusa e/o anche accusa altri, di crimini e che di essi si "pente" iniziando la propria collaborazione con la giustizia.
Invece, secondo la legge italiana, il testimone di giustizia in senso stretto non ha commesso alcun crimine e la sua collaborazione nasce da diversi motivi che non siano, ad esempio, gli sconti di pena (si veda in tal senso la figura di Rita Atria e Lea Garofalo).
Il cosiddetto falso pentitismo |
Storicamente si sono verificati casi di falso pentitismo, in particolare in situazioni legate ad attività mafiose; in questi casi, alcuni soggetti rilasciano false confessioni che complicano le indagini, coinvolgendo persone innocenti e riuscendo persino a indebolire le testimonianze dei veri collaboratori di giustizia.
Fanno parte di questa categoria le vicende che hanno coinvolto, suo malgrado, il famoso uomo di spettacolo Enzo Tortora, poi parlamentare europeo del Partito Radicale.
Collaboratori famosi |
- Antonino Calderone
- Carmine Schiavone
- Melchiorre Allegra
- Leonardo Vitale
- Luciano Raia
- Tommaso Buscetta
- Salvatore Contorno
- Francesco Marino Mannoia
- Angelo Epaminonda
- Pasquale Galasso
- Umberto Ammaturo
- Lea Garofalo
- Gaetano Grado
- Salvatore Cancemi
- Gaspare Mutolo
- Santino Di Matteo
- Gioacchino La Barbera
- Francesco Di Carlo
- Giuseppe Marchese
- Calogero Ganci
- Francesco Onorato
- Giovanni Brusca
- Enzo Brusca
- Gaspare Spatuzza
- Salvatore Grigoli
- Nino Giuffrè
- Luigi Giuliano
- Pasquale Barra
- Pasquale D'Amico
- Felice Maniero
- Maurizio Abbatino
- Antonio Mancini
- Claudio Sicilia
- Vittorio Carnovale
- Antonio Iovine
- Giovan Battista Ferrante
Note |
^ Il quale a sua volta attinge dalla semantica religiosa, che per il cristianesimo si esprime nel sacramento della penitenza.
^ Angela Ales Bello, Introduzione a Il pentimento di Max Scheler, LIT EDIZIONI, 1921.
^ In Gran Bretagna il comportamento processuale è definito to turn Queen's or King's evidence.
^ Negli Stati Uniti d'America la misura più incisiva è stata il RICO Act, che permette ai beneficiari di partecipare al Witness Security Program (WITSEC).
^ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 7 febbraio 1980 n. 37
^ "Il carcere speciale", tratto da: "Massima Sicurezza - Dal carcere speciale allo stato penale" Salvatore Verde, Odradek edizioni, 2002
^ "Nel Lazio ben 17 sequestri di persona a scopo di estorsione sono stati risolti positivamente grazie al contributo dei pentiti (...) Senza la legislazione premiale - si è riconosciuto - non sarebbe possibile concepire una lotta seria alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta" (Ferdinando Imposimato, in Consiglio superiore della magistratura, Lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, incontri di studio e documentazione per i magistrati, 25-26 maggio 1984, p. 74 e p. 75).
^ Documentario: Dentro Cosa Nostra – Storia del Pentitismo Mafioso da ildocumento.it, 30 marzo 2012
^ Armando Spataro del Consiglio Superiore della Magistratura: commento alla Legge 45 del 2001 Archiviato il 1º gennaio 2015 in Internet Archive.
Bibliografia |
Alessandra Dino (a cura di), Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica, Roma, Donzelli, 2006
Gruppo Abele (a cura di Giovanna Montanaro, Francesco Silvestri), Dalla mafia allo Stato. I pentiti: analisi e storie, Torino, Ega, 2005[1]
- Aldo Pecora, Primo sangue, Rizzoli (Bur), 2010, ISBN 978-88-17-04389-2
Giovanna Montanaro, La verità del pentito. Le rivelazioni di Gaspare Spatuzza sulle stragi mafiose, Sperling & Kupfer, Milano 2013
Voci correlate |
- Servizio centrale di protezione
- Testimone di giustizia
- Collaboratori di giustizia della 'ndrangheta
- Criminalità
- Mafia
- Organizzazione criminale
- Pena
- Terrorismo
Collegamenti esterni |
- I benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia: alcune annotazioni alla luce della prima applicazione della legge n.45/01 di Fabio Fiorentin, da diritto.it, su diritto.it.
Altri progetti |
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^ Parlamento Italiano, Bibliografia, Collaboratori e testimoni di giustizia