Trapianto




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Nota disambigua.svgDisambiguazione – Se stai cercando la tecnica colturale, vedi Trapianto (botanica).



Trapianto (1968)


Il trapianto è un intervento chirurgico che prevede la sostituzione di un organo o di un tessuto con un altro prelevato dallo stesso individuo (omotrapianto o autotrapianto), da un altro individuo (allotrapianto) o da un individuo di specie diversa (xenotrapianto)[1][2]. Spesso è usato come sinonimo innesto, sebbene in questo caso il trasferimento di organi o tessuti sia effettuata senza la realizzazione di un'anastomosi chirurgica[3].


La rimozione di un organo o tessuto da un organismo donatore è un prelievo di organi o tessuti; il termine espianto va riservato, invece, alla rimozione chirurgica di un organo precedentemente trapiantato e rimosso per diversi motivi[4], sebbene comunemente sia spesso usato nel senso di "prelievo".




Indice






  • 1 Definizione


  • 2 Tipologie di trapianto


    • 2.1 Omotrapianto o autotrapianto


    • 2.2 Allotrapianto


      • 2.2.1 Isotrapianto




    • 2.3 Xenotrapianto o trapianto da animale




  • 3 Condizioni di esecuzione del trapianto


  • 4 Criteri di gestione della lista d'attesa


  • 5 Come diventare donatori


  • 6 Trapianto da donatore vivente


  • 7 Trapianto mercenario


  • 8 Legislazione


    • 8.1 In Europa


    • 8.2 In Belgio


    • 8.3 In Cina


    • 8.4 In Italia




  • 9 Note


  • 10 Voci correlate


  • 11 Altri progetti


  • 12 Collegamenti esterni





Definizione |


Si individuano quindi due fasi: il prelievo della parte da un soggetto detto donatore, e il successivo trapianto o innesto della stessa su di un soggetto detto ricevente, con l'eventuale rimozione dell'omologo nativo malato. Si possono trapiantare organi (rene, fegato, cuore, polmone, intestino), tessuti (cornee, osso, cartilagini, valvola cardiaca, vasi sanguigni, cute), o insiemi complessi (mano).


Esistono diversi tipi di trapianto, a seconda del donatore (che può - per alcuni organi - essere una persona vivente). Si distinguono: il trapianto ortotopico (l'organo originario malfunzionante viene rimosso, e l'organo del donatore viene piazzato nella stessa posizione anatomica dell'organo originario) e il trapianto eterotopico (un nuovo organo viene affiancato a quello vecchio non più funzionante, che però rimane al proprio posto; questo tipo di trapianto viene detto anche ausiliario).


Dal punto di vista clinico il trapianto è l'unica possibilità di cura per un vasto gruppo di malattie degenerative, talora ad evoluzione acuta, in cui la terapia sostitutiva non è sempre possibile.


Trapianti più diffusi:



  • cuore

  • fegato

  • polmone

  • rene

  • pancreas

  • intestino


Innesti più diffusi:



  • cornea

  • osso

  • valvola cardiaca

  • cute

  • midollo osseo


Per il sangue si parlerà di trasfusione.



Tipologie di trapianto |



Omotrapianto o autotrapianto |


L'omotrapianto di organi o tessuti rigenerabili elimina il rischio di rigetto e l'esigenza di farmaci immunosoppressori. È un'opzione che si presenta nel caso di interventi programmati, nei quali può rendersi necessario un trapianto di organi o tessuti.


Contestualmente all'omotrapianto, viene spesso anche programmata l'autotrasfusione di sangue.


Grazie ai progressi delle tecniche di crioconservazione, è possibile il prelievo di cellule al fine di un eventuale omotrapianto, anche a grande distanza di tempo, in presenza di patologie che lo rendano necessario. Ne sono un esempio la conservazione dei cordoni ombelicali, oppure il prelievo di cellule staminali embrionali.



Allotrapianto |


Per allotrapianto si intende il trapianto di organi o tessuti tra due diversi soggetti della stessa specie.
Con questo tipo di trapianto si può andare incontro al rischio di rigetto in quanto il sistema immunitario può riconoscere ed attaccare il non-self (organi o tessuti) introdotto.



Isotrapianto |


L'isotrapianto è un tipo di allotrapianto in cui il donatore e il ricevente sono geneticamente identici, come nel caso di due individui gemelli omozigoti. Questo tipo di trapianto si differenzia dagli altri allotrapianti perché gli organi isotrapiantati essendo dal punto di vista genetico identici a quelli del ricevente, il corpo del ricevente riconosce come proprio ("self") l'organo ricevuto e non scatena la reazione immunitaria che porta al rigetto.



Xenotrapianto o trapianto da animale |


Con il termine xenotrapianto (dal greco xeno, che significa estraneo) si intende il trapianto di organi, tessuti o cellule tra organismi di due specie diverse.


L'animale più studiato come donatore di organi per l'uomo è il suino, in quanto ha delle similitudini anatomiche con la specie umana. La più grande barriera resta ancora quella immunologica, ma diverse ricerche si stanno concentrando sullo sviluppo di animali geneticamente modificati per poter superare alcune barriere. Restano tuttavia quesiti di ordine etico, in particolare da parte dei militanti animalisti, che si oppongono all'idea di creare animali usati come riserva di organi per gli esseri umani. Dal punto di vista strettamente medico, restano invece alcuni dubbi rispetto alla possibilità di trasmettere zoonosi.


La tecnica resta comunque promettente, considerando la generale scarsa disponibilità di organi per allotrapianti, rispetto all'elevata domanda.



Condizioni di esecuzione del trapianto |


Gli organi da trapiantare possono essere prelevati da un soggetto deceduto, dopo che la sua morte sia stata accertata secondo le modalità previste dalla Legge (diverse a seconda degli Stati). La morte consiste nella cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (cervello e tronco encefalico). Vi si può arrivare in due modi: (1) perché cessa la circolazione del sangue (es. per arresto cardiaco); (2) perché l'encefalo subisce un danno molto grave e cessa di funzionare (es. trauma cranico, emorragia cerebrale, ischemia cerebrale). Nel secondo caso si parla di morte encefalica, spesso chiamata, seppur impropriamente, morte cerebrale riferendosi al termine anglo-sassone brain death. In Italia l'accertamento di morte è regolato da leggi ad hoc.


La morte dopo arresto cardiaco (1) può essere accertata "con criteri cardiaci" cioè con la registrazione continua di un tracciato elettrocardiografico per almeno 20 minuti. Questo accertamento può essere eseguito da un medico e deve documentare l'assenza di attività del cuore, cioè l'assenza di circolazione del sangue. Nel caso(2), cioè nei soggetti con lesioni encefaliche sottoposti a trattamento rianimatorio l'accertamento è sempre obbligatorio, indipendentemente dalla eventuale donazione di organi. In questi casi deve essere effettuato da un collegio medico costituito da tre medici specialisti: un esperto in neurofisiologia, un anestesista-rianimatore, un medico legale (o anatomo patologo, o medico di Direzione sanitaria); il collegio medico deve verificare, in un periodo di osservazione di almeno sei ore, la coesistenza di una serie di condizioni (tutte previste dalla legge) compatibili con la completa cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo:



  • stato di incoscienza

  • assenza di riflessi del tronco encefalico (struttura deputata a mantenere le funzioni fondamentali della vita)

  • assenza di respiro spontaneo (apnea)

  • assenza di qualunque attività elettrica cerebrale, verificata tramite elettroencefalogramma

  • nei casi in cui non si possono effettuare tutti gli esami clinici o strumentali previsti per l'accertamento è necessario documentare preliminarmente, cioè prima di iniziare l'accertamento di morte, l'assenza dell'irrorazione di sangue al cervello (flusso ematico encefalico) attraverso indagini strumentali (angiografia, doppler, etc).


La morte encefalica, che è "la morte" dell'individuo, non va assolutamente confusa né con lo stato di coma, né con lo stato vegetativo che sono condizioni patologiche ma relative a un paziente vivo,


Una volta accertata la morte, può essere effettuato il prelievo degli organi e dei tessuti. Nel caso di soggetti morti in trattamento rianimatorio (in morte encefalica), dopo che la morte è stata accertata, il trattamento rianimatorio viene sospeso e la salma viene portata in obitorio. Se è previsto il prelievo di organi la ventilazione e il supporto rianimatorio vengono proseguiti al solo scopo di preservare gli organi ai fini del trapianto; il cadavere, prima di essere portato in obitorio, viene portato in sala operatoria per l'intervento di prelievo di organi.


Nei casi di morte a seguito di eventi di competenza della Magistratura, la donazione di organi e tessuti è possibile soltanto dopo avere ottenuto il "nulla osta" dall'Autorità Giudiziaria competente.


Gli organi prelevati vengono raffreddati e posti nelle condizioni ottimali per il trasporto e successivo impianto nel ricevente. La durata efficace dell'organo in tali condizioni è comunque limitata a tempi brevi.


Prima del trapianto devono essere accertate la biocompatibilità dell'organo tra donatore e ricevente, non solo in termini di gruppo sanguigno e fattore Rh, ma anche per altre caratteristiche indispensabili per la buona riuscita del trapianto.
Il trattamento post-trapianto richiede un trattamento immunosoppressivo a vita per ridurre le probabilità di rigetto.



Criteri di gestione della lista d'attesa |


Il principale criterio di abbinamento donatore/ricevente è ovviamente quello della compatibilità, basato sulla tipizzazione tissutale; tuttavia, la scelta è influenzata anche da altri parametri, come l'età e lo stato di salute generale del ricevente. Negli ultimi anni il miglioramento delle tecniche di trapianto ha permesso di eseguire questa operazione anche in pazienti di età avanzata, sui quali vengono di preferenza trapiantati organi provenienti da donatori di età analoga.


Va segnalato che il numero degli organi necessari per i trapianti è quasi sempre insufficiente a coprire le liste d'attesa in tempi rapidi, per cui la mortalità fra i malati in lista può essere elevata.


Assurge con una certa frequenza agli onori della cronaca il fenomeno della cosiddetta "vendita di organi", oppure in Europa tangenti pagate a medici compiacenti per far risultare le cartelle cliniche più gravi del caso reale e aumentare la priorità del paziente in lista di attesa.


La crisi degli organi ha portato Israele nel 2012 ad inserire come variabile per la compilazione di tale lista anche la predisposizione del ricevente a donare i propri organi, infatti coloro che sono favorevoli a donare i propri organi avranno una posizione più favorevole rispetto a chi non lo è[5].



Come diventare donatori |


La Legge 1º aprile 1999 n. 91 istituisce il Sistema Informativo dei Trapianti (SIT) nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale, per la raccolta in un'unica banca dati, situata presso il Centro Nazionale Trapianti, delle manifestazioni di volontà, (favorevoli o contrarie) in tema di donazione degli organi e tessuti. Per quanto riguarda i riceventi, le liste di attesa sono gestite a livello regionale. Al SIT sono collegati i Centri Regionali Trapianto e le Aziende Sanitarie Locali, le quali, in base al citato D.M. del 2000, svolgono il ruolo di punti di raccolta delle dichiarazioni di volontà dei cittadini e di trasmissione, in modalità telematica, dei relativi dati al SIT,Il SIT è interconnesso con la banca dati contenente i testamenti olografi degli associati AIDO, che in tempo reale vengono resi disponibili: al 2013 più di 1.230.000 adesioni raccolte, contro 141.000 dichiarazioni tramite le Aziende Sanitarie[6], con una prima legittimazione di fatto del testamento biologico.
Dal 2013, è possibile iscriversi al SIT anche tramite l'ufficio Anagrafe di molti comuni aderenti

Per organi salvavita, in pazienti in condizioni di emergenza, l'andamento del trapianto deve essere seguito nel tempo, sulla base di un protocollo nazionale comune definito a cura del Centro Nazionale Trapianti. I dati devono essere raccolti in un registro nazionale.[7].

Il Centro Nazionale Trapianti e la Conferenza Stato-Regioni stabiliscono protocolli e linee guida comuni e nazionali, valide per i centri trapianto e le liste di attesa regionali, sul reperimento, trattamento, conservazione, trasporto e distribuzione, ovvero gestione delle liste di attesa e criteri di assegnazione.


La legislazione è stata aggiornata nel tempo anche per recepire le Direttive UE in materi di selezione dei donatori, e qualità e sicurezza degli organi e loro trasporto; non vi sono ancora Direttive che armonizzino la gestione delle liste di attesa e i criteri di assegnazione.



Trapianto da donatore vivente |


Per molti organi non rigenerabili è possibile il prelievo sia da donatore cadavere, sia da donatore vivente.


La tematica è delicata se si pensa solo al caso della liceità del trapianto di rene da donatore vivente. La definizione di integrità fisica ammette dei margini di discrezionalità, in quanto il prelievo di organi non rigenerabili induce una diminuzione permanente di tale integrità, non essendovi nel corpo organi privi di funzione dei quali si può essere privati senza conseguenze (se non si tratta di organi malati).


Gli organi maggiormente interessati nella donazione da vivente sono i reni, in quanto doppi. In secondo luogo il fegato , dotato di una buona capacità di rigenerazione. Il prelievo di uno di questi organi consente al donatore di mantenere una buona qualità di vita, e nel contempo, di migliorare - se non salvare - la vita del ricevente.


Un tema dibattuto è la legittimità dei trapianti da feti nati privi di cervello (anencefalia), ma con un cuore e un organismo sani e trapiantabili, destinati in ogni caso a morire. Si discute dell'opportunità di evitare un aborto e di fare nascere tali feti, la cui condizione patologica è nota ancor prima della nascita, per poterne trapiantare gli organi.


Il dibattito etico riguarda da un lato la possibilità di aumentare la disponibilità di organi e di ridurre costi e ricorsi al mercato illegale, dall'altro il rischio di legalizzare l'offerta di organi tramite una donazione simulata, che sebbene fra donatore e ricevente che non si conoscono, potrebbe nascondere un pagamento fra le parti, difficilmente dimostrabile.



Trapianto mercenario |


Il trapianto mercenario è quello che prevede il pagamento di un compenso ad un donatore vivente, che in cambio offre un proprio organo.


In questo caso il trapianto può interessare solo organi e tessuti non vitali, pari (ad esempio il rene), o capaci di rigenerarsi (fegato, midollo osseo).


Il crescente sviluppo che riguarda tale pratica è da imputarsi alla maggiore richiesta di trapianti, alla minor disponibilità di trapianto da cadavere e ad un allungamento delle liste di attesa, oltre che ad una crescente offerta sul mercato internazionale.
La legislazione al riguardo varia da stato a stato: in molti stati (tra cui Italia e Stati Uniti) è vietato sul territorio nazionale; in molti paesi non esistono leggi al riguardo, ed è quindi implicitamente consentito; in altri ancora il trapianto mercenario è consentito e regolato da apposite leggi e disposizioni.


Il trapianto mercenario è uno dei temi più dibattuti in bioetica. I favorevoli sostengono che una scelta consapevole del donatore non andrebbe ostacolata, seguendo i 4 principi di Bechamp e Childress; i detrattori di tale pratica si appellano agli stessi 4 principi (autonomia, beneficio, non maleficio, giustizia), sostenendo che:



  • una scelta dettata dalla ristrettezza economica non può considerarsi autonoma

  • l'asportazione di un organo non porta beneficio, in nessun caso

  • la stessa asportazione potrebbe portare ad un danno (maleficio), immediato o a lungo termine, soprattutto in paesi dove l'assistenza sanitaria al donatore non è ottimale.


La Costituzione Europea vieta il trapianto mercenario (Titolo I, art. II-3: Diritto all'integrità della persona - "Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: [..] c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro").


La legislazione italiana vieta l'importazione ed esportazione di organi verso Paesi nei quali è lecita la vendita, o viene praticato un prelievo forzato dai condannati a morte. La legge sui trapianti non prevede sanzioni penali per le persone per le quali è accertata la presenza di organi o tessuti comprati (con l'aggravante dell'età minorile o del ricorso a organizzazioni paramafiose), dei quali la magistratura non trova traccia tramite un controllo incrociato in una banca dati nazionale o di altri Paesi.


Peraltro, anche chi compra un organo ed effettua un trapianto clandestino all'estero necessita di esporre la propria situazione a qualche medico, per la prescrizione dei farmaci immunosoppressivi e delle altre cure cui si sottopongono a vita i trapiantati. Altro atto che può far supporre un trapianto mercenario è l'improvvisa cancellazione dalle liste di attesa. Infine, da un controllo delle cartelle cliniche e dall'esame stesso dell'organo si è in grado di stabilire il ceppo etnico di provenienza e, soprattutto, l'età del "donatore".



Legislazione |


Nel dicembre 2000, 60 Paesi hanno ratificato a Palermo una Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, e 46 un protocollo contro la tratta di organi umani, entrati in vigore fra il settembre 2003 e il gennaio 2004. L'Italia, che ha ospitato il congresso, non ha ancora emanato gli strumenti di legge per dare esecuzione all'accordo.



In Europa |


Le Direttive 2010/45/UE, 2006/17/CE e 2006/86/CE, attuano la direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.


La 2010/45/UE (art. 20) ribadisce che la certificazione o la conferma del decesso in conformità delle disposizioni nazionali prima del reperimento di organi da persone decedute e l'assegnazione degli organi sulla base di criteri trasparenti, non discriminatori e scientifici.

Trasparenza, tracciabilità, non-discriminazione e parità di trattamento vengono enunciati in linea di principio, lasciando agli Stati membri la loro concreta attuazione.



In Belgio |


La legislazione belga vieta i trapianti di organi non rigenerabili, anche se presenti "a coppia", o che recano danno al donatore vivente, se il ricevente non è in pericolo di vita e se lo stesso risultato è ottenibile con un prelievo da cadavere. Ad esempio sono vietati i trapianti di arti e cornee, non rigenerabili e presenti " a coppia", perché la stessa qualità di vita post trapianto è ottenibile mediante prelievo da cadavere.



In Cina |


Nel luglio 2006, la Cina ha adottato un regolamento che proibisce a privati e organizzazioni pubbliche di accettare i corpi come "donazioni", e ammette tale pratica solo verso gli istituti medici, le scuole di medicina e gli istituti di ricerca.
È anche vietato trasportare cadaveri all'interno del Paese per scopi diversi dalla sepoltura.


Il numero dei trapianti effettuati in Cina è tra i più alti al mondo, con oltre 13.000 trapianti registrati nel 2004,[8] e .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}ben 20.000 nel 2006.[senza fonte] Per ragioni culturali tuttavia il paese ha tassi estremamente bassi di donazioni volontarie di organi. Tra il 2003 e il 2009 solo 130 persone si sono offerte come donatori di organi.[9] Nel 2010 la Croce Rossa cinese ha lanciato un'iniziativa a livello nazionale per sensibilizzare la popolazione e far crescere il numero dei donatori volontari di organi, ma durante il primo anno solo 37 persone si sono registrate.[10] A causa dei bassi livelli di donazioni volontarie, è molto probabile che la maggior parte degli organi usati nei trapianti provengano da prigionieri. Nel 1984 il governo cinese ha approvato una norma per consentire la rimozione di organi da criminali giustiziati, a condizione che esprimano un previo consenso, o nel caso in cui nessuno ne rivendichi il corpo.[11]


Nonostante l'assenza di un sistema efficiente per la donazione di organi, i tempi di attesa per ottenere organi vitali in Cina sono tra i più brevi al mondo; spesso bastano poche settimane per organi come reni, fegato e cuore. Questo ha reso la Cina una destinazione principale per il turismo dei trapianti[12] e un luogo importante per i test sui farmaci anti-rigetto.[13][14][15] Il commercio di organi umani costituisce una fonte di reddito per le strutture mediche, militari e di pubblica sicurezza cinesi.[16] Poiché non è in vigore un sistema nazionale di donazione e di allocazione degli organi, gli ospedali ottengono gli organi tramite mediatori locali, anche attraverso le loro connessioni con tribunali, centri di detenzione e prigioni.[17]


I pazienti che ricevono un organo in Cina generalmente non vengono informati circa l'identità del donatore, né ricevono alcun documento che attesti il suo consenso. In alcuni casi ai pazienti non è concesso conoscere l'identità del personale medico e dei chirurghi. Il problema della trasparenza è aggravato dalla mancanza di linee guida etiche per chi lavora nel campo dei trapianti o di un sistema disciplinare per i chirurghi che dovessero violare gli standard etici.[senza fonte]


A partire dagli anni '90, a causa delle crescenti preoccupazioni per i possibili abusi derivanti dal consenso forzato e dalla corruzione, gruppi di medici e organizzazioni per i diritti umani hanno iniziato a condannare la Cina per l'uso degli organi dei prigionieri. Queste preoccupazioni sono riemerse nel 2001, quando un medico militare cinese ha testimoniato davanti al Congresso degli Stati Uniti, raccontando di aver preso parte a centinaia di operazioni per estrarre organi da prigionieri giustiziati, alcuni dei quali non erano ancora morti.[18] Nel dicembre 2005, il vice Ministro della Salute cinese Huang Jiefu ha riconosciuto che fino al 95% degli organi trapiantati proveniva da prigionieri giustiziati, promettendo misure per prevenire gli abusi.[19][20] Huang ha ripetuto le medesime affermazioni nel 2008 e nel 2010, affermando che oltre il 90% dei trapianti di organi da donatori deceduti, provengono da prigionieri.[21] Nel 2006 l'Associazione Medica Mondiale ha chiesto che la Cina cessi il prelievo di organi dai prigionieri, poiché non hanno le condizioni per esprimere il proprio consenso in modo appropriato.[22]


Nel 2014 Huang Jiefu, direttore del Comitato cinese per i trapianti e le donazioni di organi, ha annunciato che dal primo Gennaio 2015 non verranno più utilizzati gli organi dei prigionieri condannati a morte. La notizia è stata riportata dai giornali di tutto il mondo, tuttavia il numero dei trapianti previsti per il 2015 è maggiore rispetto a quello degli anni precedenti.[23] Rimane quindi un mistero l'effettiva provenienza degli organi utilizzati nei trapianti registrati. Anche considerando l'utilizzo degli organi dei condannati a morte non si arriva a giustificare che una parte minoritaria degli organi impiegati. Senza considerare che molti dei condannati potrebbero non essere adatti come donatori a causa di problemi di salute o per altri motivi.


Oltre alle preoccupazioni legate al reperimento di organi da condannati a morte, osservatori e ricercatori internazionali hanno espresso il timore che prigionieri di coscienza -- in particolare i praticanti del Falun Gong, ma anche Tibetani, Uiguri, e Cristiani indipendenti -- vengano uccisi per rifornire l'industria dei trapianti. Questi individui non sono stati condannati per reati capitali, e in molti casi sono stati imprigionati in modo extragiudiziale, a causa delle loro convinzioni politiche o religiose. A partire dal 2006 sono state condotte diverse indagini internazionali che si focalizzano sulla questione del prelievo forzato di organi dai praticanti del Falun Gong. Il Parlamento Europeo, il Congresso degli Stati Uniti e molti altri Parlamenti nel mondo hanno espresso preoccupazione per quanto è emerso dalle indagini ed hanno varato diverse risoluzioni in cui si richiede alla Cina di porre immediatamente fine all'utilizzo dei prigionieri di coscienza come fonte di organi e di avviare ulteriori indagini che portino al perseguimento dei responsabili e delle persone coinvolte in questo crimine contro l'umanità.[24][25][26]



In Italia |


La legislazione italiana non ha mai regolamentato esplicitamente la materia, ammettendo implicitamente la donazione di organi e tessuti rigenerabili (sangue, midollo osseo, etc.), mentre è illecita la vendita.

Infatti, secondo il codice civile italiano "non sono ammissibili atti di disposizione del corpo che provochino una diminuzione permanente dell'integrità fisica".[27]
Sono donabili:



  • Organi: cuore, reni, fegato, polmoni, pancreas e intestino.

  • Tessuti: pelle, ossa, tendini, cartilagine, cornee, valvole cardiache e vasi sanguigni.


La prima normativa in tema fu la legge 1º aprile 1999 n. 91, seguita da un decreto del Ministero della Sanità dell'8 aprile 2000. Esso prevede una banca dati nazionale dei donatori per i trapianti (e di chi si oppone), la regola del silenzio-assenso sulla donazione, con l'invio a tutti i cittadini di un tesserino per la manifestazione di volontà in merito alla donazione; diversamente da normative di altre nazioni, la legge non prevede:



  • una menzione del testamento biologico,

  • una distinzione fra diritto di opposizione all'espianto e diritto di opposizione al trapianto di organi,

  • diritto di opposizione a qualsiasi espianto o trapianto di qualsiasi organo tessuto, ovvero limitazione degli organi oggetto di possibile espianto o trapianto

  • l'obiezione di coscienza per i medici e sanitari coinvolti negli interventi

  • gestione trasparente delle liste di attesa (presente quanto a priorità temporale delle iscrizioni, criteri adottati di candidabilità e assegnazione degli organi), e accessibilità tempestiva ai dati, da parte dei portatori di diritti e interessi legittimi;


In Italia il silenzio-assenso non è praticabile in quanto non è stato emesso il Decreto attuativo previsto all'art.5 della L. 91/99, che lo istituiva. A diciotto anni dall'entrata in vigore della legge, siamo ancora regolati dalle Disposizioni Transitorie, che in sintesi prevedono una forma di donazione presunta se i familiari non presentano l'opposizione scritta della persona e/o la propria opposizione tempestivamente.

L'art.23 che recita: comma 1 "...è consentito procedere al prelievo di organi e tessuti...salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio consenso"; comma 2 "...il coniuge non separato il convivente more uxorio o, in mancaza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale possono presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione; comma 3 "la presentazione dell'opposizione scritta dai familiari non è consentita qualora dai documenti personali...risulti che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo..." a meno che qualcuno (familiari o amici) presenti una dichiarazione autografa del soggetto contraria e di data posteriore.


Il Centro Unico Nazionale Trapianti (art. 8, comma 6) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneità dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed all'urgenza del trapianto richiesto, e di consentire l'individuazione dei riceventi; individua i criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di attesa.


I protocoli per tipologia di trapianto escludono limitazioni discriminatorie per fasce di età (esempio: privilegiare riceventi di giovane età), ma tra i fattori di esclusione per trapinati su pazienti affetti da HIV si ritrova poi l'incapacità di fornire un consenso informato, senza specificare metodi o criteri per l'accertamento, privando di fatto dell'accesso ai trapianti quanti non si dimostrano più nel pieno possesso delle loro facoltà mentali come accade per la popolazione più anziana.


Il paziente, violando le linee guida, può teoricamente iscriversi a più di un centro regionale trapianti.


Le richieste prima sono esaminate ed evase a livello regionale/interregionale, poi nazionale e infine su base estera. Questo aspetto può determinare una priorità temporale non data esclusivamente da criteri medici quali l'urgenza ed efficacia dell'intervento (immunologia, compatibilità e rigetto, ecc), ma da aspetti amministrativi come l'iscrizione in una lista di attesa piuttosto che un'altra.


Nelle procedure deve essere prevista la verifica dei seguenti punti:



  • identità del donatore;

  • la documentazione relativa al consenso /espressione di volontà;

  • valutazione dei criteri di selezione dei donatori;

  • valutazione degli esami di laboratorio.


A ciascun centro regionale o interregionale viene consentita una carta dei servizi che indica[28]:



  • i criteri di iscrizione del centro;

  • le cadenze e il protocollo dei controlli per rimanere in lista attiva;

  • l'impiego di un proprio algoritmo di assegnazione degli organi.


La legge vieta inoltre il trapianto di gonadi (testicoli ed ovaie) e quello dell'encefalo.

Ai fini del silenzio assenso l'iscrizione ad un'associazione di donatori costituisce una prova della volontà di donare gli organi; nel caso in cui un parente presenti una dichiarazione autografa in cui il proprio caro manifesta una volontà contraria alla donazione, la donazione può essere oggetto di un divieto dell'autorità amministrativa (ad es. un Tribunale).


L'art. 5, inattuato, prevedeva dei decreti successivi per l'indicazione delle modalità per l'esercizio del diritto di opposizione, di cui la tessera sanitaria doveva essere solo un aspetto, ma di certo non la modalità principale ed esclusiva, sia per il rischio di smarrimento (il non-donatore deve avere sempre con sè la tessera), che per il rischio di manipolabilità del dato.


A maggio 2010, il Consiglio Superiore di Sanità, in accordo con la Comitato Nazionale di Bioetica, ha dato il via libera alla cosiddetta donazione samaritana, trapianto di organo da vivente su persone sconosciute.[29]



Note |




  1. ^ trapianto, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 15 marzo 2011.


  2. ^ Trapianto, su Dizionario di Medicina Treccani. URL consultato il 10 ottobre 2014.


  3. ^ innesto, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 15 marzo 2011.


  4. ^ Definizione di espianto


  5. ^ Israele cambia politica trapianti


  6. ^ LE NOVITÀ DEL SISTEMA TRAPIANTI ITALIANO su salute.gov, 2013


  7. ^ LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DI IDONEITÀ' DEL DONATORE E PROTOCOLLI SPECIFICI, Criteri generali per la valutazione di idoneità del donatore, (Revisione del 1º marzo 2005)


  8. ^ Huang Jiefu et al, "Health-System-Reform-in-China" The Lancet, 20 ottobre 2008. Retrieved 19 giugno 2015


  9. ^ Joshua Keating, “China Says it will Stop Harvesting Organs from Executed Prisoners”, slate.com, 4 dicembre 2014


  10. ^ Han Manman, “Organ donation pilot a failure after first year”, Beijing Today, 18 marzo 2011. Accessed 02-20-2015.


  11. ^ Human Rights Watch, “Organ Procurement and Judicial Execution in China” August 1994.


  12. ^ David McNeill and Clifford Coonan, “Japan's Rich Buy Organs from Executed Chinese Prisoners”, The Independent, 21 marzo 2006.


  13. ^ Arne Schwartz, “ Responsibilities of International Pharmaceutical Companies,” in State Organs: Transplant Abuse in China, David Matas and Torsten Trey (ed.), Seraphim Editions, 2012. pp 119-135.


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  17. ^ David Matas, “Numbers,” in State Organs: Transplant Abuse in China, David Matas and Torsten Trey (ed.), Seraphim Editions, 2012. pp 77-93.


  18. ^ Craig Smith, “Doctor Says He Took Transplant Organs From Executed Chinese Prisoners”, New York Times, 29 giugno 2001. Accessed 06-19-2015.


  19. ^ Congressional Executive Commission on China Annual Report 2006, p. 59; note 224, p.201


  20. ^ Elizabeth Forsythe, “China's Organ Market”, The New Atlantis: Journal of Technology & Society, Estate 2009.


  21. ^
    http://press.thelancet.com/chinaorgan.pdf[collegamento interrotto] ; “Presentation delivered at the Madrid Conference on Organ Donation and Transplantation, Madrid 2010, by Prof. Huang Jiefu, Vice Minister of Health, P.R.C.



  22. ^ The World Medical Association Council Resolution on Organ Donation in China, World Medical Association. URL consultato il 9 giugno 2010 (archiviato dall'url originale il 4 dicembre 2010).


  23. ^ http://www.asianews.it/notizie-it/In-Cina,-%E2%80%9Cnumero-record-di-trapianti%E2%80%9D-senza-gli-organi-dei-condannati-a-morte-(forse)-34838.html “Stima trapianti 2015”] 22 luglio 2015.


  24. ^ Parlamento Europeo,
    Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sull'espianto coatto di organi in Cina



  25. ^ Congresso Usa, Risoluzione congesso USA.


  26. ^ Parlamento Australiano, Risoluzione del Parlamento Australiano circa il prelievo forzato di organi in Cina.


  27. ^ Art. 5 codice civile italiano


  28. ^ Linee guida per la gestione delle liste di attesa e la assegnazione dei trapianto di rene da donatore cadavere


  29. ^ Trapianti: possibile la "donazione samaritana" da ansa.it, 25 maggio 2010



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Collegamenti esterni |






  • Trapianto, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata


  • (EN) Trapianto, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. Modifica su Wikidata

  • Centro nazionale trapianti, su trapianti.salute.gov.it.

  • Legge italiana sui trapianti, su parlamento.it.

  • Statistica sull'adesione al trapianto, su trapianti.sanita.it.


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