Arbitrato




L'arbitrato (dal latino arbitratus, cioè giudizio) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza ricorso ad un procedimento giudiziario), che consiste nell'affidamento a uno o più soggetti terzi (gli arbitri) dell'incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata.




Indice






  • 1 Lineamenti generali


    • 1.1 Storia


    • 1.2 Vantaggi e svantaggi


    • 1.3 Arbitrabilità


    • 1.4 Clausole arbitrali




  • 2 Nel diritto internazionale e comparato


  • 3 L'arbitrato secondo il diritto italiano


    • 3.1 Disciplina ed efficacia


    • 3.2 Procedimento arbitrale


    • 3.3 Classificazioni


    • 3.4 Le camere arbitrali


    • 3.5 Arbitrato nelle controversie di lavoro




  • 4 Note


  • 5 Bibliografia


  • 6 Voci correlate


  • 7 Altri progetti


  • 8 Collegamenti esterni





Lineamenti generali |



Storia |


La possibilità delle parti di escludere il giudice investito della cognizione della lite, sottraendogli il potere di decidere sulla controversia, trae origine nell'istituto del diritto romano della ricusazione, il diritto processuale delle due parti di accordarsi e di far valere un motivo impediente per la prosecuzione del giudizio con un giudice specifico.


In Italia, caduto in disuso, esiste dai tempi del fascismo il Giurì d'onore, cui le parti possono deferire irrevocabilmente le liti per i reati di ingiuria e diffamazione, senza obbligo di produrre al giudice una giusta causa oppure un giustificato motivo.

In modo simile ai grand jury dei Paesi anglosassoni, l'arbitrato in Italia è stato in passato una fase obbligatoria prima di poter agire in giudizio per varie materie del contendere nel diritto privato (lavoro, condominio, banche, ecc.), con tentativi ripetuti da parte dei legislatori di rendere i lodi arbitrali un atto avente forza di legge fra le parti, che precludeva in toto'" oppure in casi specifici molto circostanziati la possibilità successiva di adire il giudice.



Vantaggi e svantaggi |


Come detto, l'arbitrato è un sistema di risoluzione delle controversie alternativo rispetto al ricorso ai giudici statali. Questo sistema alternativo può essere scelto allo scopo di conseguire uno dei suoi vantaggi sperati:



  • le parti possono scegliere il loro giudice (ossia l'arbitro o gli arbitri); facoltà che si dimostra particolarmente utile quando per la decisione della controversia devono essere risolte questioni di particolare complessità, sia giuridiche che tecniche;

  • le parti possono pure scegliere la lingua del procedimento arbitrale;

  • il procedimento arbitrale si conclude spesso in tempi più rapidi rispetto a quelli di un procedimento pendente avanti il giudice statale;

  • il procedimento arbitrale e il lodo generalmente non sono pubblici e anzi sono confidenziali;

  • in molti ordinamenti, i mezzi di impugnazione avverso i lodi sono limitati, il che li rende tendenzialmente più stabili rispetto a una decisione di un giudice statale;

  • in virtù delle disposizioni della Convenzione di New York del 1958, è generalmente più facile eseguire all'estero un lodo che non una sentenza pronunziata da un giudice statale.


Nondimeno, il ricorso all'arbitrato può presentare anche degli svantaggi; ad esempio:



  • in diversi ordinamenti, l'arbitrato è più costoso rispetto al ricorso ai giudici statali;

  • gli arbitri generalmente non possono eseguire misure cautelari pronunciate nei confronti delle parti;

  • anche il lodo non costituisce immediatamente titolo esecutivo, essendo soggetto a un procedimento di controllo da parte del giudice statale (cosiddetta exequatur);

  • le limitazioni all'impugnazione dei lodi comportano che una eventuale decisione erronea non può essere facilmente riformata.



Arbitrabilità |


Nella generalità degli ordinamenti, vi sono alcune controversie che, per loro natura, non possono essere deferite agli arbitri, o possono esserlo solo al ricorrere di determinati presupposti. In particolare, possono essere individuate due categorie di queste controversie:



  • le controversie che hanno ad oggetto diritti assolutamente o parzialmente non disponibili;

  • le controversie che vedono come parte un soggetto che viene ritenuto dall'ordinamento bisognoso e meritevole di una specifica tutela rafforzata (ad esempio, i consumatori, i conduttori di unità abitative, o i lavoratori subordinati).



Clausole arbitrali |


Le clausole arbitrali possono dividersi in due categorie:



  • le clausole inserite in un contratto che prevedono che, ove insorga una controversia tra le parti, essa sia deferita agli arbitri (clausola compromissoria);

  • gli accordi conclusi dopo che una controversia è sorta, in forza dei quali tale controversia è deferita agli arbitri (compromesso).


Nella generalità degli ordinamenti, una clausola arbitrale è ritenuta valida anche in mancanza di particolari formalità, purché emerga chiaramente la volontà delle parti di deferire la controversia ad arbitri. Ad esempio, per il diritto italiano, sarebbe valida anche una clausola estremamente sintetica, del genere "Controversie: arbitrato".


Inoltre, solitamente le clausole arbitrali sono soggette a una speciale disciplina e viene loro riconosciuta autonomia dal contratto che le contiene. Così, ad esempio, ove sorgesse disputa tra le parti in merito alla nullità del contratto, questa nullità non travolgerebbe la clausola compromissoria.



Nel diritto internazionale e comparato |


L'arbitrato è sovente usato per la risoluzione di controversie civili e commerciali, specialmente nel settore del commercio internazionale[1].


L'arbitrato è utilizzato anche come mezzo di soluzione pacifica delle controversie tra Stati. Un esempio significativo in tale ambito è l'arbitrato previsto dall'Allegato VII alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per le controversie riguardanti la sua interpretazione e applicazione.



L'arbitrato secondo il diritto italiano |



Disciplina ed efficacia |


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Lo stesso argomento in dettaglio: Giurisdizione.

L'istituto dell'arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840).


Ai sensi dell'art. 806, co. 1, cod. proc. civ., "Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge". Il secondo comma del medesimo articolo specifica poi che "Le controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ.", ossia quelle per le quali trova applicazione il cosiddetto rito del lavoro, "possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro".


L'accordo con il quale le parti convengono di deferire agli arbitri la decisione della controversia (convenzione di arbitrato) viene denominato compromesso, se concluso a controversia già insorta (art. 807 cod. proc. civ.) oppure clausola compromissoria, se concluso per risolvere una possibile controversia futura in materia contrattuale (art. 808 cod. proc. civ.). È inoltre possibile concludere una convenzione di arbitrato per risolvere possibili controversie future in materia extracontrattuale, purché siano determinati i rapporti da cui possono sorgere (art. 808/bis cod. proc. civ.).


La decisione pronunciata dagli arbitri, denominata lodo, produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria (art. 824/bis cod. proc. civ.), con la sola eccezione dell'efficacia esecutiva. Per eseguire il lodo in Italia è infatti necessario che esso venga dichiarato esecutivo dal Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato nel cui ambito è stato pronunciato (art. 825 cod. proc. civ.).


Esiste però un altro tipo di arbitrato, denominato irrituale, che si conclude con un lodo che, in deroga a quanto previsto dall'art. 824/bis cod. proc. civ., ha gli effetti di una determinazione contrattuale e come tale è annullabile, al ricorrere dei vizi previsti dalla legge, nell'ambito di un procedimento ordinario di cognizione promosso avanti il giudice statale (art. 808/ter cod. proc. civ.).


Il lodo rituale, invece, è soggetto ai mezzi di gravame dell'impugnazione per nullità, della revocazione e dell'opposizione di terzo.



Procedimento arbitrale |


Il procedimento arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l'atto con cui viene individuato l'oggetto del processo dal punto di vista dell'attore. La proposizione della domanda di arbitrato è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale; quindi si può ricordare che:



  • 1) la proposizione della domanda di arbitrato interrompe la prescrizione e determina la sospensione del suo corso, dal momento in cui viene proposta fino al momento in cui la decisione dell'arbitro (collegio arbitrale) non sia più impugnabile;

  • 2) la domanda di arbitrato può essere trascritta, al pari della domanda giudiziale, in relazione a beni immobili e beni mobili registrati.


Una volta iniziato il processo arbitrale può succedere che una delle parti proponga un'eccezione relativa all'interpretazione, alla validità e all'efficacia della convenzione di arbitrato.


Eccezione di incompetenza: si fa riferimento al caso in cui durante il processo arbitrale vengano poste al giudice questioni che non rientrano all'interno, che esorbitano dunque dalla previsione della clausola compromissoria e patto compromissorio (si parla di competenza dell'arbitro come dell'esistenza del potere di giudicare nel merito la controversia). Si noti che se la relativa eccezione di incompetenza non è fatta valere durante il procedimento, una volta emesso il lodo, questo non è più impugnabile per vizio di incompetenza dell'arbitro; si viene a creare un compromesso tacito. Similmente, l'eccezione di incompetenza per inesistenza, invalidità e inefficacia della convenzione di arbitrato va fatta valere nella prima difesa successiva alla nomina degli arbitri.



Classificazioni |


L'arbitrato può essere classificato secondo vari criteri. Una prima grande classificazione si rinviene avendo riguardo all'efficacia del provvedimento (il lodo) con il quale si conclude il procedimento arbitrale.


Invero, se il lodo è destinato a produrre gli effetti propri della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, si parla di arbitrato rituale. Ove invece il lodo abbia efficacia meramente negoziale, l'arbitrato sarà irrituale.


Inoltre l'arbitrato viene distinto in arbitrato secondo diritto o arbitrato in equità, a seconda che gli arbitri giudichino durante il procedimento secondo le norme sostanziali di un certo ordinamento giuridico o secondo criteri equitativi.


Una ulteriore distinzione può essere fatta tra arbitrato interno ed arbitrato internazionale. L'arbitrato internazionale, più precisamente detto arbitrato commerciale internazionale, al fine di non confonderlo con l'arbitrato tra stati, riguarda quelle controversie che hanno un particolare carattere di transnazionalità; ad esempio tra parti una italiana e l'altra straniera, oppure quando l'oggetto della controversia sottoposta ad arbitrato sia inerente al diritto del commercio internazionale.



Le camere arbitrali |


In Italia le camere arbitrali sono istituite sia dalle camere di commercio, sia da associazioni ed enti privati come ad esempio la Corte arbitrale europea Delegazione italiana, la Camera arbitrale INMEDIAR dell'Istituto nazionale per la mediazione e l'arbitrato, l'AIA (Associazione italiana per l'arbitrato) o l'ANPAR (Associazione nazionale per l'arbitrato e la conciliazione).



Arbitrato nelle controversie di lavoro |






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Lo stesso argomento in dettaglio: Articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Inizialmente, la conciliazione avveniva dietro istanza volontaria di entrambe le parti, solamente per i licenziamenti, e il rifiuto della proposta poteva produrre effetti ai fini della decisione. Con la legittimazione delle clausole compromissorie e dell'obbligo di devolvere le controversie ad arbitri, e la composizione dei collegi arbitrali nelle direzioni provinciali del lavoro gestite dal ministero competente, si supera il vincolo costituzionale che riserva il compito di applicare le leggi a una magistratura indipendente dall'esecutivo, sostituendola con una nuova struttura controllata dal Governo.


L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806-840 del codice di procedura civile che prevedono: eguale numero degli arbitri di parte; unico requisito di cittadinanza e non-interdizione; voto a maggioranza; obbligo di trascrizione e deposito in cancelleria del tribunale, al pari di una sentenza; lodo impugnabile per nullità, salvo che le parti nel mandato arbitrale abbiano chiesto un giudizio secondo equità (art. 822) o rinunciato all'impugnazione (sono nulli il giudizio secondo equità o la rinuncia se contenuti nella clausola compromissoria, art. 808); per le controversie di cui all'art. 409 c.pc., la clausola è nulla se pregiudica la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria (art. 808, comma 2); l'esecutività può essere impugnata (art. 825), o sospesa in pendenza di giudizio dalla Corte d'appello (art. 830).


Con le modifiche introdotte dalla legge n. 183 del 2010 (cosiddetto "Collegato Lavoro"), inoltre, il lavoratore ha la possibilità di decidere, non prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure a partire da 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, se ricorrere all'arbitrato preventivamente e non più solo all'insorgere di una controversia.
In caso di lite nel corso del rapporto di lavoro, pertanto, il prestatore ha la facoltà di scegliere se affidare la decisione della controversia ad arbitri, ossia soggetti terzi che non appartengono all'ordine giudiziario, oppure ad un giudice, organo investito del potere giurisdizionale.

Tali modifiche non incidono sul licenziamento, la cui impugnazione rimane, per contro, di competenza del giudice ordinario e dovrà essere proposta entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso da parte dell'azienda (o dalla comunicazione dei motivi se non contestuali) (art. 6 L. 604/1966).


Il "Collegato Lavoro", inoltre, estende anche alle controversie di lavoro nel settore pubblico gli artt. 410, 411, 412, 412 ter e quater del c.p.c., con la contestuale abrogazione degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 3 marzo 2001 n. 165.


La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro. Ciò avviene con l'inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivamente dopo l'insorgere della controversie, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.



Note |




  1. ^ Martin F. Gusyeil Andrews, Arbitration and Contract Law: Common Law Perspectives [1 ed.] 978-3-319-27142-2, 978-3-319-27144-6 Springer International Publishing 2016.



Bibliografia |



  • Angelo Buonfrate - Antonello Leogrande, L'arbitrato amministrato dalle Camere di Commercio, Giuffrè, 1998

  • Angelo Buonfrate - Antonello Leogrande, L'arbitrato negli appalti pubblici, in ITALIA V., Le nuove leggi amministrative (commenti coordinati da), Giuffrè,2001


  • Andrea Caligiuri, L'arbitrato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018. ISBN 978-88-9391-267-9.

  • Comoglio L.P., La durata ragionevole del processo e le forme alternative di tutela, in Rivista di diritto processuale, 2007, fasc. 3, pp. 591–619.

  • Deodato G., Conciliazione ed arbitrato, fra indicazioni europee ed iniziative nazionali, in Iustitia, 2008, fasc. 2, pp. 179–194.

  • Macolino A., Le ADR nel sistema delle comunicazioni di massa: tentativo di conciliazione ed arbitrato dinanzi all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in Giustizia civile, 2007, n. 6, pp. 259–262.

  • Proto Pisani A., Per un nuovo titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (Relazione al XXIV Convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Siena 30 e 31 maggio 2003), in Foro italiano, 2003, fasc. 6, pt. 5, pp. 117–126.

  • Francesco Tedioli, La nuova disciplina dell'arbitrato (PDF), in Studium Iuris, nº 2, febbraio 2007, pp. 139-144.

  • Francesco D'Ottavi, MANUALE TECNICO PRATICO DELL'ARBITRATO Ceda 2007


  • Sabino Cassese, Arbitrato e diritto comune della pubblica amministrazione, in “Giornale di diritto amministrativo”, 1996, n. 6, pp. 523-525.



Voci correlate |



  • Arbitrato amministrato

  • Arbitrato internazionale

  • Articolo 18 dello statuto dei lavoratori

  • Arbitrato fra Stati

  • Clausola compromissoria

  • Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere

  • Giurisdizione

  • Lodo

  • Mediazione



Altri progetti |



Altri progetti


  • Wikizionario



  • Collabora a Wikizionario Wikizionario contiene il lemma di dizionario «arbitrato»


Collegamenti esterni |






  • Arbitrato, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata

  • Arbitrato in Italia, su arbitratoinitalia.it.

  • Centro europeo di arbitrato e di mediazione, su cour-europe-arbitrage.org.

  • Camera arbitrale, nazionale ed internazionale di Milano, su camera-arbitrale.com.

  • Camera arbitrale di Roma, su cameraarbitralediroma.it.

  • Camera arbitrale Patavina, su cameraarbitralepatavina.it.

  • ArbitraX Istituto arbitrale immobiliare & generale di Milano e delle Provincie Lombarde, su arbitrax.it.

  • www.appaltieriserve.it - La rivista con i lodi arbitrali e la giurisprudenza sugli appalti, su appaltieriserve.it.

  • Confederazione Giudici arbitrali di pace, su giustiziapace.it.


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