Padrino e madrina
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Nella religione cristiana il padrino e la madrina sono le figure, rispettivamente maschile e femminile, che accompagnano all'altare il figlioccio, ossia colui che, bambino o adulto, si appresta a ricevere il Battesimo o la Cresima: essi hanno il compito di assisterlo e sostenerne, al fianco dei genitori, l'educazione alla vita cristiana.
Indice
1 Necessità di questa figura
2 Requisiti
3 Procura
4 Note storiche
5 Note
6 Voci correlate
7 Altri progetti
Necessità di questa figura |
Nella Chiesa cattolica la presenza del padrino e della madrina è fortemente auspicata, ma non strettamente necessaria [1]. Qualora essi siano presenti (come attualmente avviene nella maggior parte dei casi) devono essere o un padrino soltanto, o una madrina soltanto, o un padrino e una madrina insieme[2]: non sono dunque ammessi due padrini o madrine dello stesso sesso, né tantomeno un numero maggiore di padrini e madrine.
Requisiti |
Nella Chiesa cattolica i requisiti[3] per poter svolgere il ruolo di padrino e madrina sono:
- esser stato designato dal battezzando o dai suoi genitori (o dal parroco se questi sono venuti a mancare);
- avere l'intenzione di assumere questo incarico;
- aver compiuto il sedicesimo anno di età (questo requisito è dispensabile dal parroco);
- essere cattolico/a;
- aver ricevuto i sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'eucaristia;
- non essere oggetto di nessuna pena canonica, inflitta o dichiarata;
- non essere madre o padre del battezzando o del cresimando;
- condurre una vita conforme alla fede e all'incarico che assume.
Fino all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto canonico nel 1983, in occasione della cresima gli uomini erano accompagnati all'altare da un padrino, mentre le donne da una madrina: questa usanza è talora rimasta fino ad oggi, pur non essendo più prescritta. Tale uso derivava dal fatto che tra padrino e madrina e figlioccio nasceva la cognatio spiritualis, una sorta di parentela spirituale che costituiva impedimento dirimente per un ipotetico futuro matrimonio.
Procura |
Il precedente Codice di diritto canonico imponeva a padrino e madrina l'obbligo di toccare fisicamente il battezzando e il cresimando durante la ricezione del sacramento[4]; se padrino e madrina non potevano farlo di persona, potevano essere sostituiti da un procuratore. Oggi è decaduto l'obbligo di toccare la persona che sta ricevendo il sacramento, per questo il nuovo Codice non parla più di padrino e madrina per procura: tuttavia questa possibilità, non essendo stata esplicitamente vietata, è da considerarsi ancora fruibile.
Note storiche |
Le prime notizie riguardo alla figura del padrino risalgono all'ottavo secolo, in Francia. A partire dal nono era invalso l'uso secondo cui, al momento di ricevere il Sacramento, il cresimando doveva porre il proprio piede sul piede destro del padrino: era un atto simbolico derivante dall'uso germanico per indicare una "presa di possesso". Tale rito è poi stato sostituito dal contatto della mano destra del padrino sulla spalla destra del cresimando.
Fino al Concilio Vaticano II era prescritto che il padrino della Cresima fosse diverso da quello del Battesimo: oggi, al contrario, è consigliato che sia il medesimo, per meglio sottolineare l'unità dei due sacramenti. Fu sempre disapprovato l'uso di un unico padrino per una serie di cresimandi, in considerazione della speciale funzione del padrino di curare la formazione religiosa del figlioccio.
Note |
^ Codice di Diritto Canonico, can. 872 e 892.
^ Codice di Diritto Canonico, can. 873.
^ Codice di Diritto Canonico - cap. 4. Can. 874., su www.vatican.va. URL consultato il 7 dicembre 2015.. Vedi anche can. 893.
^ Codex Iuris Canonici, can. 765.
Voci correlate |
- comparatico
- battesimo civile
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikiquote
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